Abstract
Per la Cassazione Civile, l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali e, tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non dovrà ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori.
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Normativa
L’ art. 32, comma 3 ter e 3 quater della L. n. 27/2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, nel convertire con modificazioni il D.L. “Cresci Italia” n. 1/2012, ha rivisto i criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore o pari al 9% della complessiva validità dell’individuo.
Pertanto, anche alla luce della sopravvenuta L. n. 124/2017, il secondo comma dell’ art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, risulta oggi così riscritto: “Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La norma, si applica anche ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18773/2016, motivando che trattasi di disposizioni non attinenti alla consistenza del diritto ma solo al momento, successivo, del suo accertamento.
Ma la normativa in questione, ha solo apparentemente limitato il risarcimento alle microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Invero, negli anni, il disposto dell’ art. 139 ha formato oggetto di contrastanti interpretazioni nella dottrina e nella giurisprudenza di merito.
Ora, se da un lato ricondurre il contenuto della norma ad uno stringente limite legale dei mezzi con i quali provare il danno alla persona quando esso abbia prodotto esiti micropermanenti, appare contrario al principio del libero convincimento del giudice, obbligarlo ad escludere dal novero delle prove utilizzabili quelle diverse dalla documentazione clinica.
Ma anche pensare che l’art. 139 abbia introdotto una “soglia” di risarcibilità nel caso di danno alla salute causato da sinistri stradali, così da ritenere che solo il danno di intensità tale da potere essere strumentalmente accertato possa essere preso in considerazione, si allontana dalla ratio della disposizione di legge.
La giurisprudenza
E così opportuno (e condivisibile) è il recente intervento della Cassazione Civile, la quale ha individuato nelle modifiche apportate all’art. 139/2 CdA, l’obiettivo di introdurre criteri più rigorosi nell’accertamento dell’esistenza di postumi micropermanenti (cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 5820/2019).
Ciò nel solco tracciato (per tutte) dalla sentenza n. 22066/2018, con la quale la VI sezione della Cassazione Civile, ha stigmatizzato il principio secondo il quale “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dall’art. 32, commi 3 ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla l. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali ma non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini, né l’accertamento clinico strumentale obiettivo potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.
Invero, la volontà del legislatore, considerato l’elevato numero delle richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità (e dunque il costo di tale fenomeno per la collettività), è certamente quella di evidenziare agli operatori (principalmente sanitari) del settore l’importanza di accertare rigorosamente l’effettiva esistenza di patologie di modesta entità, cioè di quelle che si individuano per gli esiti permanenti entro la soglia del nove per cento.
E non va trascurato, che anche la Corte Costituzionale, si è occupata della questione e ritenuto non censurabile “la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni e affermato che, in relazione a tale tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, «in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi»” (cfr. Corte Cost. Ord. n. 242/2015).
Conclusione
La ragionevolezza della normativa in materia di risarcimento delle microlesioni, sta dunque nella necessità di armonizzare il principio che è solo l’accertamento medico legale svolto a regola d’arte, a potere stabilire se e in che percentuale sussista la lesione senza, con ciò ledere il diritto costituzionale alla salute.
Questo con il preciso scopo (cfr. anche art. 33 D.L. n. 1/12 il quale ha inasprito le sanzioni per le false attestazioni di invalidità derivanti dai sinistri stradali e le truffe assicurative principalmente legate alla circolazione stradale) di ridurre i costi degli indennizzi (spesso legati al negligente accertamento dei microdanni) e, conseguentemente, favorire la riduzione dei premi assicurativi applicati dalle compagnie (e comunque altri benefici per gli assicurati) attraverso risparmi di gestione.